DIVORZIO
Lo Studio dell'Avvocato Michelina Cera offre assistenza giudiziale a coloro che intendano chiedere il divorzio, essendo già legalmente separati.
Il divorzio può essere chiesto una volta decorsi almeno sei mesi dalla separazione, se la procedura è stata consensuale, oppure dodici mesi se invece la procedura è stata giudiziale. Il termine decorre dall’udienza presidenziale, ossia la udienza di comparizione delle parti dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione, anche quando il ricorso giudiziale si sia poi trasformato in consensuale e indipendentemente dalla presenza di figli.
Ad oggi, con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, è possibile presentare domanda di separazione e divorzio con ricorso cumulativo, ossia contestualmente nello stesso atto, con importante riduzione di tempi e costi. Il divorzio determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seconda che sia stato contratto matrimonio con rito civile o matrimonio concordatario e comporta altresì l’estinzione dello status di marito e moglie. Le conseguenze sono tante, fra le quali la perdita del diritto all’eredità, la perdita del cognome, la possibilità di contrarre nuovo matrimonio civile.
Tra le altre conseguenze vi sono anche il diritto alla pensione di reversibilità da parte del coniuge che aveva diritto all’assegno di mantenimento e che non si è risposato, purché il rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico sia precedente alla sentenza di divorzio. Tale diritto non viene perso in caso di presenza di un nuovo coniuge, con eguale diritto alla pensione di reversibilità, ma la percentuale viene stabilita tenendo conto, fra l’altro, della durata di entrambi i matrimoni.
Tale coniuge, inoltre, ha diritto ad una percentuale del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge pari al 40%, riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso col matrimonio e anche nel caso in cui il t.f.r. fosse erogato dopo la sentenza di divorzio. Come la separazione, anche il divorzio può essere congiunto (consensuale) o giudiziale.
Nel primo caso c’è accordo fra i coniugi sulle condizioni, che saranno poi vagliate dal giudice, nel secondo caso invece tale accordo non sussiste e il divorzio viene presentato su ricorso da parte di un solo coniuge. Le condizioni contenute nella sentenza emessa dal giudice saranno modificabili, come nel caso della separazione, in presenza di fatti e circostanze non conosciute all’epoca o sopravvenute. Il giudice si pronuncerà sugli aspetti personali e patrimoniali che discenderanno dal divorzio, disporrà in merito all’affidamento della prole e anche sull’assegno divorzile.
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