Disciplinato dall’art. 239 c.c., il reclamo è un’azione imprescrittibile mediante la quale un soggetto mira ad ottenere lo status di figlio nato nel matrimonio.

Il figlio può reclamare tale status nelle ipotesi in cui:

– vi sia stata supposizione di parto (quando cioè la maternità venga attribuita ad una donna che non ha partorito) o sostituzione di neonato (quando la maternità viene attribuita ad una diversa partoriente);

– sia nato nel matrimonio ma sia stato iscritto come figlio di ignoti;fathers

– sia stato riconosciuto in contrasto con la presunzione di concepimento nel matrimonio;

– sia stato iscritto in conformità ad una diversa presunzione di paternità;

– sia stato rimosso un precedente stato di filiazione.

Il figlio che intende reclamare lo stato deve dare prova di tutti i presupposti necessari, e dunque la maternità, la celebrazione del matrimonio tra i genitori, la data di nascita, al fine di verificare il concepimento in costanza di matrimonio o la nascita in costanza di matrimonio, e la paternità del marito della madre, facendo ricorso ad ogni mezzo di prova, in particolare ematologica, testimoniale e documentale.

Nel caso in cui l’azione si fondi sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, il figlio dovrà anche dare prova della non veridicità dell’atto di nascita.

La legittimazione ad agire spetta solo al figlio, mentre legittimati passivi sono entrambi i genitori e, in mancanza, i loro eredi.

Gli effetti della sentenza che accoglie il reclamo accerta lo stato di figlio nato nel matrimonio, così che il figlio assume il cognome paterno. La sentenza deve essere annotata nell’atto di nascita del figlio.

L’azione di contestazione invece, ai sensi dell’art. 240 c.c., mira a rimuovere lo stato di figlio matrimoniale.

Essa può essere esperita quando:

– non sussiste rapporto di coniugio fra i genitori;

– non coincidenza tra la donna indicata nell’atto di matrimonio e la donna che ha partorito;

– sostituzione di neonato;

– mancata coincidenza fra il possesso di stato e l’atto di nascita;

– il figlio sia stato iscritto come figlio di ignoti.

L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi nell’atto di nascita risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse, nei confronti dei genitori, ed è imprescrittibile.

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