La consulenza e l’assistenza in materia di divorzio, si estende a tutti gli aspetti che ad essa sono collegati.
E’ importante sapere che tra le statuizioni del giudice contenute nella sentenza di divorzio vi è anche la pronuncia in merito all’assegno divorzile.
L’assegno di divorzio si differenzia dall’assegno di mantenimento e dagli alimenti perchè trova la sua causa nello scioglimento del matrimonio e non nell’esistenza del vincolo coniugale; inoltre tale assegno viene determinato nel suo ammontare tenendo conto del pregiudizio che lo scioglimento del matrimonio può causare ad uno dei coniugi, della causa che ha dato luogo alla rottura del rapporto e del contributo che ciascun coniuge ha apportato alla conduzione della vita familiare.
Dunque l’assegno divorzile può avere natura assistenziale, risarcitoria o compensativa a seconda dei casi.
Va precisato che l’assegno è rinunciabile, anche se ciò non vuol dire che non possa in seguito essere ripristinato per sopraggiunto stato di bisogno, e può essere corrisposto mensilmente o in un’unica soluzione. In quest’ultimo caso però la parte avente diritto non potrà più avanzare alcuna pretesa di tipo economico, anche in sede successoria.
E’ importante sapere poi che il coniuge che percepisce l’assegno divorzile perde il diritto ad ottenerlo in caso di passaggio a nuove nozze e in caso di morte o fallimento dell’ex coniuge.
Contro la mancata corresponsione dell’assegno da parte dell’ex coniuge obbligato è possibile tutelarsi giudizialmente.
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