Quando un soggetto si trova nella condizione di non riuscire a provvedere autonomamente ai propri interessi, anche nel compimento di normali atti di vita quotidiana, la Legge n. 6/2004 prevede che possa essere chiesta la nomina di un amministratore di sostegno. Tale figura ha infatti una funzione di sostegno nei confronti di coloro che a causa di una menomazione fisica o psichica hanno, anche solo temporaneamente, una capacità di agire ridotta o totalmente compormessa. I beneficiari sono quindi gli anziani, i malati, i disabili fisici o psichici, gli alcolisti e i tossicodipendenti.
Il ricorso viene presentato al Giudice Tutelare del luogo in cui vive o è ricoverata la persona per la quale è chiesta l’amministrazione di sostegno, indicando le motivazioni, gli atti che l’amministratore dovrebbe compiere e il nominativo (se già conosciuto) della persona che si intende nominare. Il fatto che siano indicati gli atti da compiere per conto del beneficiario limita l’operato e i poteri stessi dell’amministratore, il quale comunque dovrà lasciare libero il beneficiario di porre in essere gli atti non compromessi dalla propria condizione.
Il ricorso può essere presentato dal beneficiario stesso, dai parenti entro il 4° grado, ossia genitori, figli, fratelli, nonni, zii, prozii, cugini e nipoti, dagli affini entro il 2° grado, quindi suoceri, cognati, generi e nuore, dal Pubblico Ministero, dal tutore o curatore se esistenti, dai responsabili del servizio sanitario o sociale che hanno in cura o che assistono la persona.
L’amministrazione di sostegno può essere revocata, una volta che sia venuta meno la causa della nomina, così come può essere richiesta la modifica dell’amministratore.
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